Art. 5.

  Presso   ogni  ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  e' istituita una commissione per il controllo del lavoro
a domicilio.
  La  commissione  cura  la tenuta e l'aggiornamento del registro dei
committenti  il  lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del
direttore   dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  o del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo'
disporre  la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel
registro  dei  committenti lavoro a domicilio. La commissione dispone
l'iscrizione  d'ufficio  nel registro di cui al precedente articolo 4
dei  lavoratori  che  non  vi  abbiano  provveduto, su proposta della
commissione  comunale  o su segnalazione dell'ispettorato provinciale
del lavoro.
  La  commissione  ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le
condizioni  in  cui  si  svolge  il  lavoro  a  domicilio  e proporre
all'ufficio  o  all'ispettorato  del  lavoro competente gli opportuni
provvedimenti.
  La  commissione,  nominata  con  decreto del direttore dell'ufficio
provinciale  del  lavoro e della massima occupazione, e' dallo stesso
presieduta ed e' composta:
    a)  dal  capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da un suo
delegato;
    b)   da   due   rappresentanti  dei  datori  di  lavoro,  da  due
rappresentanti   degli  artigiani  e  da  cinque  rappresentanti  dei
lavoratori  designati  dalle  rispettive organizzazioni sindacali che
facciano  parte  del  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
avendo riguardo all'effettiva rappresentativita' in sede provinciale;
    c) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale, eletti
dal consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.
  Avverso  i  provvedimenti  di  iscrizione  e  di  cancellazione nel
registro  dei  committenti  il  lavoro  a  domicilio  e in quello dei
lavoratori a domicilio e' ammesso ricorso, entro il termine di trenta
giorni  dalla notifica della decisione, alla commissione regionale di
cui all'articolo 6, che decide in via definitiva.
  Le  decisioni  della  commissione  regionale  sono  notificate agli
interessati  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla data del
ricorso.
  Presso  le  sezioni  comunali dell'ufficio provinciale del lavoro e
della  massima  occupazione, sono costituite commissioni comunali per
il lavoro a domicilio, quando ne facciano richiesta le organizzazioni
sindacali dei lavoratori piu' rappresentative.
  La   commissione  comunale,  nominata  con  decreto  del  direttore
dell'ufficio  provinciale  del lavoro e della massima occupazione, e'
presieduta dal dirigente la sezione ed e' composta:
    a)   da   due   rappresentanti  dei  datori  di  lavoro,  da  due
rappresentanti  degli  artigiani,  e  da  cinque  rappresentanti  dei
lavoratori  designati  dalle  rispettive organizzazioni sindacali che
facciano  parte  del  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
avendo riguardo alla effettiva rappresentativita' in sede comunale;
    b) dal sindaco o da un suo delegato.
  La  commissione  comunale  propone l'iscrizione d'ufficio di cui al
secondo  comma  del  presente  articolo  e  svolge sul piano locale i
compiti indicati al terzo comma del presente articolo.
  I  membri delle commissioni provinciali e comunali durano in carica
due anni.