Art. 6.

  Presso   ogni   ufficio   regionale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  e'  istituita  una commissione regionale per il lavoro a
domicilio.
  La  commissione  decide  i  ricorsi  di  cui  al  sesto  comma  del
precedente  articolo  5 e coordina a livello regionale le commissioni
provinciali per il controllo del lavoro a domicilio.
  La  commissione,  nominata  con  decreto del direttore dell'ufficio
regionale  del  lavoro  e  della massima occupazione, e' dallo stesso
presieduta ed e' composta:
    a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro;
    b)   da   due   rappresentanti  dei  datori  di  lavoro,  da  due
rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori
designati  dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  che facciano
parte  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e del lavoro, avendo
riguardo alla effettiva rappresentativita' in sede regionale;
    c)  da  tre  rappresentanti  della  regione, eletti dal consiglio
regionale, con rappresentanza della minoranza.
  I membri della commissione durano in carica tre anni.