Art. 7.

  Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
istituita  la  commissione  centrale per il lavoro a domicilio con il
compito   di   coordinare   a  livello  nazionale  l'attivita'  delle
commissioni  provinciali  per  il controllo del lavoro a domicilio in
ordine  agli  accertamenti  e  agli  studi sulle condizioni in cui si
svolge  detto  lavoro.  Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione
svolge una relazione generale sull'evoluzione del fenomeno, indicando
gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali interventi.
  La  commissione,  nominata con decreto del Ministro per il lavoro e
la  previdenza  sociale,  e'  presieduta  dallo  stesso  o  da un suo
rappresentante, ed e' composta:
    a) dal direttore generale del collocamento della manodopera;
    b)  dal  direttore  generale  dei  rapporti  di  lavoro  e da due
rappresentanti  dei  datori  di  lavoro,  da due rappresentanti degli
artigiani  e  da  sei  rappresentanti  dei lavoratori designati dalle
organizzazioni  sindacali  che facciano parte del Consiglio nazionale
dell'economia   e   del   lavoro,   avendo   riguardo   all'effettiva
rappresentativita' in sede nazionale.
  I membri della commissione durano in carica tre anni.