Art. 8.

  I  lavoratori  che  eseguono  lavoro  a  domicilio  debbono  essere
retribuiti  sulla  base  di  tariffe  di cottimo pieno risultanti dai
contratti collettivi della categoria.
  Qualora  i  contratti  collettivi  non  dispongano  in  ordine alla
tariffa di cottimo pieno, questa viene determinata da una commissione
a   livello   regionale  composta  di  8  membri,  in  rappresentanza
paritetica  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  nominati dal
direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro su designazione delle
organizzazioni  sindacali  di categoria maggiormente rappresentative.
Presiede   la   commissione,   senza   diritto   di   voto,  il  capo
dell'ispettorato regionale del lavoro.
  Spetta   altresi'   alla  commissione  determinare  la  percentuale
sull'ammontare  della  retribuzione  dovuta al lavoratore a titolo di
rimborso  spese  per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori,
nonche' le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennita'
per   il   lavoro   festivo,  le  ferie,  la  gratifica  natalizia  e
l'indennita' di anzianita'.
  Ove  la  tariffa  e  le  indennita' accessorie di cui ai precedenti
secondo  e terzo comma, non vengano determinate in un congruo termine
fissato  dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro, le medesime
sono  stabilite  con  decreto  dello  stesso  direttore  dell'ufficio
regionale del lavoro in relazione alla qualita' del lavoro richiesto,
in  base  alle  retribuzioni  orarie fissate dai contratti collettivi
osservati  dall'imprenditore  committente  o dai contratti collettivi
riguardanti lavorazioni similari.
  Le  tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoro a domicilio sono
adeguate  alle variazioni dell'indennita' di contingenza al 30 giugno
o al 31 dicembre di ogni anno, con decreto del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro.