Art. 9.

  Ai  lavoratori  a  domicilio  si  applicano  le norme vigenti per i
lavoratori  subordinati  in  materia  di  assicurazioni  sociali e di
assegni   familiari,   fatta   eccezione  di  quelle  in  materia  di
integrazione salariale.
  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino  al  termine  di  due  anni dalla data medesima, con decreto del
Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro  per  il  tesoro,  sentita la commissione centrale di cui al
precedente  articolo  7,  sono  stabilite,  anche  per  singole  zone
territoriali,  tabelle  di  retribuzioni  convenzionali  ai  fini del
calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.