La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
(Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle 
confessioni religiose diverse  dalla  cattolica:  istituzione  di  un
                            Fondo unico) 
 
  E' istituito presso l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
il "Fondo di previdenza per il clero secolare e  per  i  ministri  di
culto delle confessioni religiose diverse dalla  cattolica"  che  nel
presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola "Fondo". 
  Il Fondo e'  ordinato  con  il  sistema  tecnico-finanziario  della
ripartizione dei capitali di copertura. 
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il  Fondo,
compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e  le
passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio. 
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale  accredita  al  Fondo
gli interessi, calcolati al  saggio  medio  ponderato  di  rendimento
netto dei capitali provenienti dal Fondo  medesimo  ed  addebita  gli
interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un  saggio
pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con
un minimo del 5,50 per cento. 
  Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio
tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale  bilancio  la
misura dei contributi individuali di cui  al  successivo  articolo  6
puo' essere modificata con decreto del Presidente  della  Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro per il tesoro. 
  Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri  e  nei
diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed
in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con  le  leggi
in data 5 luglio 1961, numeri 579  e  580  e  soppressi  per  effetto
dell'articolo 28 della presente legge.