Art. 11. 
        (Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia) 
 
  Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  si  acquista,  a  domanda,
quando in favore dell'iscritto  risultino  versati  al  Fondo  almeno
dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno
di eta'. 
  Ai fini del diritto alla  pensione  e  della  misura  di  essa,  la
frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si  computa
come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.