Art. 12. 
       (Requisiti per il diritto alla pensione di invalidita') 
 
  Il diritto alla pensione di invalidita'  si  acquista,  a  domanda,
quando  siano  trascorsi  almeno   5   anni   dalla   data   iniziale
dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno
5 contributi annui. 
  Si considera invalido l'iscritto  che  si  trovi  nella  permanente
impossibilita' materiale di esercitare il proprio ministero  a  causa
di malattia o di difetto fisico o mentale. 
  L'accertamento   dell'invalidita'   e'   effettuato   dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, che  ha  facolta'  di  sottoporre
l'iscritto  a  visita  medica  nonche'  agli  eventuali  accertamenti
clinici necessari. 
  L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare  esercita
il suo ministero o l'organo  esecutivo  della  confessione  religiosa
dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo
stato invalidante del richiedente la pensione in conformita' a quanto
stabilito dal secondo comma del presente articolo. 
  La continuazione dell'attivita' di sacerdote o di ministro di culto
da parte dell'iscritto, successivamente alla  data  di  presentazione
della domanda di pensione d'invalidita', non esclude la  liquidazione
della pensione stessa, sempreche' l'attivita' medesima risulti svolta
con usura, il relativo accertamento  viene  effettuato  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, sentito l'ordinario  diocesano  o
l'organo esecutivo della confessione religiosa come al  quarto  comma
del presente articolo. 
  Ai fini del diritto alla  pensione  e  della  misura  di  essa,  la
frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa
come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.