Art. 13. (Pensione di invalidita' ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni) La pensione di invalidita' spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia i requisiti di contribuzione previsti dal primo comma del precedente articolo 12 e che sia stato riconosciuto invalido ai sensi delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.