Art. 15. 
                      (Importi delle pensioni) 
 
  La pensione di vecchiaia e' costituita da una quota minima di  lire
325.000 annue e decorre dal 1°  gennaio  1971.  A  decorrere  dal  10
luglio 1972, il trattamento minimo e' elevato a lire 416.000 annue. 
  La pensione di invalidita' e' dovuta nella misura  minima  di  lire
455.000 annue. 
  Alle quote indicate nei precedenti commi, si aggiungono lire 18.200
per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo. 
  La pensione ai superstiti e' corrisposta agli aventi diritto di cui
al precedente articolo, con le aliquote  previste  nell'assicurazione
generale  obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della  pensione
d'invalidita', oppure su quello della pensione di vecchiaia  se  piu'
favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al  momento
del decesso. 
  La pensione ai superstiti non puo' essere corrisposta  nell'importo
complessivo inferiore a lire 416.000 annue. 
  Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di  invalidita',  ed
ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di  cui  dodici  sono
corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in  occasione  delle
festivita' natalizie. 
  Gli  importi  mensili  delle  pensioni  sono  arrotondati  a   lire
cinquanta.