Art. 15. (Importi delle pensioni) La pensione di vecchiaia e' costituita da una quota minima di lire 325.000 annue e decorre dal 1° gennaio 1971. A decorrere dal 10 luglio 1972, il trattamento minimo e' elevato a lire 416.000 annue. La pensione di invalidita' e' dovuta nella misura minima di lire 455.000 annue. Alle quote indicate nei precedenti commi, si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo. La pensione ai superstiti e' corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidita', oppure su quello della pensione di vecchiaia se piu' favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso. La pensione ai superstiti non puo' essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 416.000 annue. Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di invalidita', ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie. Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondati a lire cinquanta.