Art. 16.
(Maggiorazione della   pensione   di   vecchiaia   per   effetto  del
              differimento dell'eta' di pensionamento)

  Qualora  la  domanda  di  pensione di vecchiaia sia presentata dopo
trascorso  almeno  un  anno  intero  dalla  data di conseguimento dei
requisiti previsti dal precedente articolo 11, l'importo minimo della
pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le eta'
superiori  a  65  anni  nella tabella D allegata alla legge 11 agosto
1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria.
  I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei
requisiti  di cui al citato articolo 11, danno luogo ad un incremento
della  pensione  in  misura  pari  a  lire  18.200  per  ogni anno di
contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti.