Art. 16. (Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'eta' di pensionamento) Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente articolo 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le eta' superiori a 65 anni nella tabella D allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria. I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11, danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti.