Art. 17. 
                     (Decorrenza delle pensioni) 
 
  La pensione di vecchiaia o di  invalidita',  al  verificarsi  delle
condizioni previste dalla presente legge, decorre  dal  primo  giorno
del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. 
  La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14  decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e'  avvenuto  il
decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo;  tale  disposizione
si applica agli eventi verificatisi a far tempo dal 1 gennaio 1973. 
  Le pensioni a carico del Fondo sono erogate  con  le  modalita'  in
vigore per le  altre  pensioni  corrisposte  dall'Istituto  nazionale
della previdenza sociale.