Art. 17. (Decorrenza delle pensioni) La pensione di vecchiaia o di invalidita', al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dal 1 gennaio 1973. Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalita' in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.