Art. 18. (Determinazione delle pensioni per gli iscritti a piu' forme di previdenza) Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente articolo 15, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi del precedente articolo 16 non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per in validita', la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente comma il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo e' integrate dal Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta. Le somme trattenute a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma del comma precedente, sono devolute al Fondo. Per l'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, l'iscritto e' tenuto a dichiarare all'istituto nazionale della previdenza sociale, la propria qualita' di pensionato. All'iscritto cui e' liquidata la pensione a carico del Fondo e' comunque garantito sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e su quelle a carico di forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero, il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nelle predette forme assicurative. Qualora la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sia stata revocata e trasformata in supplemento secondo le norme preesistenti, la medesima viene ripristinata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto dalla data di cui al secondo comma del successivo articolo 29. In tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, a domanda, anche a favore dei sacerdoti e dei ministri di culto i quali, pur avendo perfezionato i requisiti per il diritto a pensione secondo le norme preesistenti, non hanno liquidato la pensione stessa; la domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.