Art. 18. 
(Determinazione delle pensioni per  gli  iscritti  a  piu'  forme  di
                             previdenza) 
 
  Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella
misura minima di cui  al  precedente  articolo  15,  al  netto  della
maggiorazione calcolata ai sensi del precedente articolo 16 non  sono
cumulabili, nella misura  di  un  terzo  del  loro  importo,  con  le
pensioni a carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  in
validita', la vecchiaia ed i  superstiti  ovvero  di  trattamenti  di
previdenza  sostitutivi  di  quest'ultima   o   che   ne   comportino
l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di  cui
al presente comma il trattamento complessivo risulti  inferiore  alla
pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo e'  integrate  dal
Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta. 
  Le somme trattenute a cura dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, a norma del comma precedente, sono devolute al Fondo. 
  Per  l'applicazione  di  quanto  disposto  ai   commi   precedenti,
l'iscritto  e'  tenuto  a  dichiarare  all'istituto  nazionale  della
previdenza sociale, la propria qualita' di pensionato. 
  All'iscritto cui e' liquidata la pensione a  carico  del  Fondo  e'
comunque  garantito  sulla  pensione  a   carico   dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
e  su  quelle  a  carico  di  forme  di  previdenza  sostitutive   di
quest'ultima o che  ne  comportino  la  esclusione  o  l'esonero,  il
trattamento minimo previsto dalle  norme  in  vigore  nelle  predette
forme assicurative. 
  Qualora  la   pensione   a   carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  sia
stata  revocata  e  trasformata  in  supplemento  secondo  le   norme
preesistenti, la medesima viene ripristinata dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con effetto dalla data di cui al secondo
comma del successivo articolo 29. In tal caso si applicano  le  norme
di cui ai precedenti commi del presente articolo. 
  Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  si  applicano,  a
domanda, anche a favore dei sacerdoti  e  dei  ministri  di  culto  i
quali, pur avendo perfezionato i requisiti per il diritto a  pensione
secondo le  norme  preesistenti,  non  hanno  liquidato  la  pensione
stessa; la domanda deve essere presentata entro  il  termine  di  tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.