Art. 19.
           (Pensione supplementare per contributi versati
   nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
                     vecchiaia ed i superstiti)

  Qualora   l'iscritto   possa   far   valere  contributi  versati  o
accreditati     nell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti non sufficienti per il
diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione
di  una  pensione  supplementare  con  le  norme  che disciplinano la
predetta assicurazione.