Art. 2. (Scopi del Fondo) Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di riversibilita' ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'articolo 14.