Art. 2. 
                          (Scopi del Fondo) 
 
  Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto
che abbia compiuto il 65° anno di eta' o sia divenuto permanentemente
invalido ed una pensione indiretta o di riversibilita' ai  superstiti
dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le  disposizioni
e con le modalita' di cui all'articolo 14.