Art. 20.
              (Perequazione automatica delle pensioni)

  A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del
Fondo   vigenti  al  1  gennaio  di  ciascun  anno,  ivi  compresi  i
trattamenti  minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita
in  applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle
pensioni   a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  Agli  importi  delle  pensioni  a  carico  del  Fondo liquidate con
decorrenza  successiva  al 1 gennaio 1972, ivi compresi i trattamenti
minimi,  si  applicano  tutti  gli aumenti derivanti dalla disciplina
sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti
fino alla data di decorrenza della pensione.
  Gli   importi  minimi  delle  pensioni  stabiliti  all'articolo  15
seguiranno  automaticamente  quelli che dovessero essere stabiliti da
provvedimenti  di legge, nell'assicurazione generale obbligatoria per
la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  Con  la  stessa  decorrenza  dell'aumento  delle pensioni di cui al
primo  comma  del  presente  articolo,  il  contributo a carico degli
iscritti  e  aumentato  con  decreto  del Ministro per il lavoro e la
previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro per il tesoro, in
misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni
degli importi delle pensioni.