Art. 21. (Contributo a carico dello Stato) Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000. A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso e' stabilito in 2.454.500.000 lire ed e' elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974.