Art. 22.
                       (Copertura della spesa)

  All'onere  di  lire  4.120.000.000  derivante  dal  primo comma del
precedente  articolo  21  si provvede a carico dello stanziamento del
capitolo  n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1971,  intendendosi  all'uopo
prorogato  il termine di utilizzo delle dette disponibilita' indicato
dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
  Al  maggior onere di lire 2.000.000.000 per l'anno 1972 si provvede
a  carico  dello  stanziamento  del  capitolo  n. 3523 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per detto anno
finanziario.
  All'onere  di  lire  2.454.500.000  a carico dell'esercizio 1973 si
provvede   quanto  a  lire  2.000.000.000  mediante  riduzione  dello
stanziamento  del  capitolo  n.  3523 dello stato di previsione della
spesa  di  detto  Ministero  per  lo  stesso  anno  e  quanto  a lire
454.500.000  mediante riduzione rispettivamente di lire 450.000.000 e
di  lire 4.500.000 degli stanziamenti dei capitoli numeri 1217 e 1218
dello  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per il medesimo esercizio.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.