Art. 4.
              (Composizione del comitato di vigilanza)

  L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e' sostituito dal seguente:
  "Il  comitato  di  vigilanza  del  Fondo  di  previdenza  del clero
secolare  e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica e' composto dai seguenti membri:
    1)   il   presidente  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale, che presiede il comitato;
    2)  un  funzionario  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non
inferiore a direttore di sezione o equiparata;
    3)  cinque  rappresentanti del clero, designati dalla federazione
tra le associazioni del clero in Italia;
    4)  due  rappresentanti  delle confessioni religiose acattoliche,
iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni
medesime su conforme parere del Ministro per l'interno.
  I  membri  del  comitato di vigilanza sono nominati con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica
per  il  tempo  stabilito  dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed
integrazioni".
  L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e' abrogato.