Art. 4. (Composizione del comitato di vigilanza) L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' sostituito dal seguente: "Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e' composto dai seguenti membri: 1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato; 2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; 3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia; 4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno. I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni". L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' abrogato.