Art. 5.
           (Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo)

  Sono   soggetti   all'obbligo  dell'iscrizione  al  Fondo  tutti  i
sacerdoti   secolari,   nonche'  tutti  i  ministri  di  culto  delle
confessioni  religiose  diverse  dalla  cattolica aventi cittadinanza
italiana,  residenti  in  Italia,  dal momento della loro ordinazione
sacerdotale  o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla
data  di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione
di invalidita'.
  Con  decreto  del  Ministro  per  l'interno,  previe  intese con le
rappresentanze  delle  singole  confessioni  religiose  diverse dalla
cattolica  che  ne  facciano  richiesta, si provvede all'applicazione
della presente legge con le modalita' del caso.
  Per   l'accertamento  delle  condizioni  di  cui  al  primo  comma,
riguardanti l'attivita' di culto, e' richiesta:
    1)  per  i  sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che
esercita  sui  medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto
canonico;
    2)  per  i  ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla  cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della
rispettiva confessione.
  Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice
rabbini   e  gli  altri  funzionari  di  culto  ai  quali  sia  stato
assicurato,  dalle  comunita'  israelitiche dalle quali dipendono, il
trattamento  di  quiescenza  stabilito  dall'articolo  62  del  regio
decreto   30  ottobre  1930,  n.  1731,  con  iscrizione,  a  termini
dell'articolo  39  della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per
le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
  L'iscrizione  al  Fondo e' compatibile con l'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti e con
altre  forme  di  previdenza  sostitutive  di  quest'ultima  o che ne
comportino  l'esclusione  o  l'esonero. I contributi versati al Fondo
non  sono  cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta
assicurazione  generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed  i  superstiti  o  nelle  altre forme di previdenza sostitutive di
questa ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero.
  Sono   esclusi   dall'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i sacerdoti secolari per
l'attivita' che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico.
  La  disposizione  di  cui  al  precedente  comma non si applica nei
confronti  dei  sacerdoti  secolari i quali, pur esplicando attivita'
all'interno   dell'ordinamento   canonico,  risultano  iscritti  alla
predetta  assicurazione generale obbligatoria alla data di entrata in
vigore della presente legge.