Art. 6. (Contributo a carico degli iscritti) Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonche' dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 21. Il contributo dovuto dall'iscritto e' cosi' stabilito: a decorrere dal 1 gennaio 1971 lire 53.600 annue; a decorrere dal 1 luglio 1972 lire 61.800 annue; a decorrere dal 1 gennaio 1973 lire 75.600 annue. Il contributo e' dovuto dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo della iscrizione al Fondo. Resta termo, a carico del Fondo, il contributo di lire 51 milioni, di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 28 luglio 1967, n. 669, per l'assistenza malattia agli iscritti al Fondo medesimo. Per l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica si provvede con le modalita' di cui al secondo comma del precedente articolo 5.