Art. 6. 
                (Contributo a carico degli iscritti) 
 
  Il Fondo  e'  alimentato  dal  contributo  annuo  obbligatoriamente
dovuto da ogni  iscritto  per  tutto  il  tempo  per  il  quale  dura
l'obbligo dell'iscrizione, nonche' dal contributo dello Stato di  cui
al successivo articolo 21. 
  Il contributo dovuto dall'iscritto e' cosi' stabilito: 
    a decorrere dal 1 gennaio 1971 lire 53.600 annue; 
    a decorrere dal 1 luglio 1972 lire 61.800 annue; 
    a decorrere dal 1 gennaio 1973 lire 75.600 annue. 
  Il contributo e' dovuto dal primo giorno del mese nel  quale  sorge
l'obbligo della iscrizione al Fondo. 
  Resta termo, a carico del Fondo, il contributo di lire 51  milioni,
di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 28 luglio 1967, n. 669,
per l'assistenza  malattia  agli  iscritti  al  Fondo  medesimo.  Per
l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri
di culto delle  confessioni  religiose  diverse  dalla  cattolica  si
provvede con le modalita' di cui  al  secondo  comma  del  precedente
articolo 5.