Art. 7.
               (Modalita' di pagamento del contributo)

 Al pagamento dei contributi si provvede con le seguenti modalita':
    a)  per  i  sacerdoti  fruenti  del  supplemento  governativo  di
congrua,  il  contributo  e'  versato,  a cura dei competenti servizi
preposti  al  pagamento,  direttamente  allo Istituto nazionale della
previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta
sul supplemento stesso;
    b)  per  i  sacerdoti  non fruenti del supplemento governativo di
congrua,  il contributo e' versato dagli iscritti, in rate bimestrali
posticipate,  direttamente  all'Istituto  nazionale  della previdenza
sociale;
    c)  per  i  ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla   cattolica,   il   contributo  e'  versato  dagli  iscritti  o
dall'organo  esecutivo della rispettiva confessione religiosa in rate
bimestrali  posticipate,  direttamente  all'Istituto  nazionale della
previdenza sociale.
  Prima  di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato
al  pagamento  del  contributo, l'istituto nazionale della previdenza
sociale  e'  tenuto a darne avviso alla curia vescovile del luogo ove
il   sacerdote  secolare  esercita  il  suo  ministero  o  all'organo
esecutivo  della  confessione  religiosa  da cui il ministro di culto
dipende,   ed   a   concedere   un   termine   di  tre  mesi  per  la
regolarizzazione.
  In  tutti  i  casi  di  ritardato  pagamento del contributo o delle
singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono
dovuti, dalla stessa data, gli interessi di mora al tasso legale.
  Le  curie  vescovili  e  gli  organi  esecutivi  delle  confessioni
religiose sono tenuti a fornire, a richiesta, allo Istituto nazionale
della  previdenza  sociale,  i  dati  e  gli  elementi occorrenti per
l'applicazione della presente legge.