Art. 8.
               (Sospensione dell'iscrizione al Fondo)

  Per  i sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose
diverse  dalla  cattolica  a  suo  tempo  autorizzati  a sospendere i
versamenti  contributivi  ai  fondi  istituiti  con le leggi 5 luglio
1961,  n.  579,  e  n.  580,  per  aver ininterrottamente contribuito
rispettivamente   dal   1   luglio   1959   e   dal   1  luglio  1960
all'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti,  gestita  dall'Istituto nazionale della
previdenza  sociale,  in  costanza  di rapporto di lavoro, permane la
sospensione   dell'iscrizione  al  Fondo  per  tutto  il  periodo  di
ininterrotto versamento dei contributi nella predetta assicurazione.
  I  sacerdoti  ed  i  ministri  di culto delle confessioni religiose
diverse  dalla cattolica che si trovano nella condizione prevista dal
precedente  comma,  possono  rinunciare  alla  sospensione in corso e
chiedere  l'iscrizione al Fondo dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  L'iscrizione  decorre  dal primo giorno del mese di
presentazione della relativa domanda.
  I  sacerdoti  ed  i  ministri  di culto delle confessioni religiose
diverse  dalla  cattolica  i quali durante il corso della sospensione
dell'iscrizione  al  Fondo ottengono la concessione di una pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive
di  questa  ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, sono
esenti dall'obbligo di iscrizione al Fondo medesimo.