Art. 8. (Sospensione dell'iscrizione al Fondo) Per i sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica a suo tempo autorizzati a sospendere i versamenti contributivi ai fondi istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579, e n. 580, per aver ininterrottamente contribuito rispettivamente dal 1 luglio 1959 e dal 1 luglio 1960 all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza di rapporto di lavoro, permane la sospensione dell'iscrizione al Fondo per tutto il periodo di ininterrotto versamento dei contributi nella predetta assicurazione. I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che si trovano nella condizione prevista dal precedente comma, possono rinunciare alla sospensione in corso e chiedere l'iscrizione al Fondo dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della relativa domanda. I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica i quali durante il corso della sospensione dell'iscrizione al Fondo ottengono la concessione di una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, sono esenti dall'obbligo di iscrizione al Fondo medesimo.