Art. 9. 
         (Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo) 
 
  L'iscritto nei  confronti  del  quale  e'  venuto  a  cessare,  per
qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, puo' proseguire
l'iscrizione  medesima,  mediante   il   versamento   di   contributi
volontari. 
  La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni  dalla
cessazione dell'obbligo assicurativo. 
  La facolta' di contribuire volontariamente ai  sensi  del  presente
articolo, puo' essere esercitata a decorrere  dal  primo  giorno  del
mese successivo alla data  di  presentazione  della  domanda,  previa
autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.