Art. 2. Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale docente, gli insegnamenti da conferire per incarico e i posti di ruolo del personale amministrativo ed ausiliario sono indicati, per ciascun istituto, nelle rispettive tabelle A annesse al presente decreto, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.