Art. 2.

  Il  numero  dei  corsi, i posti di ruolo del personale docente, gli
insegnamenti  da  conferire  per  incarico  e  i  posti  di ruolo del
personale  amministrativo  ed  ausiliario  sono indicati, per ciascun
istituto,  nelle  rispettive  tabelle  A annesse al presente decreto,
firmato,  d'ordine  del Presidente della Repubblica, dal Ministro per
la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.