VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Nella Provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente Legge: 1° La Legge del 7 luglio 1866, n. 3036, sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici; 2° La Legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico; 3° La Legge del 29 luglio 1868, n. 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle Corporazioni religiose soppresse; 4° La Legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato P, sulla conversione dei beni delle Fabbricerie.