VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nella  Provincia  di  Roma  sono  pubblicate  ed  eseguite,   colle
eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente Legge: 
 
    1° La Legge del  7  luglio  1866,  n.  3036,  sulle  Corporazioni
religiose e sulla conversione dei beni  immobili  degli  Enti  morali
ecclesiastici; 
 
    2° La Legge del 15  agosto  1867,  n.  3848,  sulla  liquidazione
dell'Asse ecclesiastico; 
 
    3° La Legge del 29 luglio 1868, n. 4493,  sulle  pensioni  e  gli
assegnamenti ai membri delle Corporazioni religiose soppresse; 
 
    4° La Legge dell'11 agosto  1870,  n.  5784,  allegato  P,  sulla
conversione dei beni delle Fabbricerie.