Art. 10. Gli amministratori delle Case religiose soppresse nella citta' di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'articolo 13 della Legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun Ente. Al detto prospetto sara' unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna Casa. La Giunta procedera', secondo le norme stabilite dalla detta Legge, alla presa di possesso dei beni, e, fino a che ne sara' eseguita la conversione e la destinazione, vegliera' all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichita'. La Giunta continuera' nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3 fino a che sia pubblicata la Legge di cui nell'articolo stesso.