Art. 10. 
 
  Gli amministratori delle Case religiose soppresse nella  citta'  di
Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e  sanzioni
dell'articolo 13 della Legge  del  7  luglio  1866,  presentare  alla
Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun
Ente. 
 
  Al detto prospetto sara' unito un elenco nominativo  delle  persone
religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna
Casa. 
 
  La Giunta procedera', secondo le norme stabilite dalla detta Legge,
alla presa di possesso dei beni, e, fino a che ne sara'  eseguita  la
conversione e la destinazione,  vegliera'  all'amministrazione  degli
immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione
delle biblioteche, delle  collezioni  scientifiche  e  degli  oggetti
d'arte e d'antichita'. 
 
  La Giunta continuera'  nell'amministrazione  dei  beni  contemplati
nell'articolo  3  fino  a  che  sia  pubblicata  la  Legge   di   cui
nell'articolo stesso.