Art. 11. La conversione degli immobili delle Case religiose e degli altri Enti ecclesiastici soppressi nella citta' di Roma sara' fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della Legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all'Amministrazione del Demanio, alla Commissione provinciale ed al Prefetto. Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 9. I compratori verseranno in moneta legale, nelle Casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento. Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni od altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da investirsi. Il pagamento del prezzo non potra' essere fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della Legge del 15 agosto 1867, e dall'articolo 6 della Legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del Demanio nella Provincia di Roma.