Art. 12. Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle Corporazioni soppresse nella citta' di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli Ordini possidenti; e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli Ordini mendicanti. Se questi giustifichino di essere colpiti da grave ed insanabile infermita' che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400 se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse. Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5 della Legge del 7 luglio 1866.