Art. 12.
Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle Corporazioni
soppresse nella citta' di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i
sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli
Ordini possidenti; e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste,
e lire 150 per i laici e le converse degli Ordini mendicanti. Se
questi giustifichino di essere colpiti da grave ed insanabile
infermita' che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione
annua di lire 400 se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o
converse.
Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5 della
Legge del 7 luglio 1866.