Art. 13. Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle Corporazioni, che, prima della presentazione di questa Legge in Parlamento, abbiano fatto professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che, denunziati come appartenenti alla Casa nelle schede compilate per la Legge del 20 giugno 1871, n. 297, si trovino alla pubblicazione della presente Legge o conviventi nella Casa stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori. Il diritto alla pensione cominciera' dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 6. Fino a questo giorno i superiori od amministratori della Casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del Debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della Casa. I frutti pendenti, che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo.