Art. 13. 
 
  Avranno diritto alle dette pensioni  i  religiosi  e  le  religiose
delle Corporazioni, che, prima della presentazione di questa Legge in
Parlamento, abbiano fatto professione di voti secondo le  regole  del
loro istituto, e che, denunziati come appartenenti  alla  Casa  nelle
schede compilate per la Legge del 20 giugno 1871, n. 297, si  trovino
alla pubblicazione della  presente  Legge  o  conviventi  nella  Casa
stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori. 
 
  Il diritto alla pensione cominciera' dal giorno  della  occupazione
del convento a norma della disposizione dell'articolo 6. 
 
  Fino a questo giorno  i  superiori  od  amministratori  della  Casa
percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti,  sia  dei
titoli  del  Debito  pubblico  in  cui  si  andranno  convertendo;  e
provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed
al mantenimento dei religiosi della Casa. 
 
  I  frutti  pendenti,  che  si  percepiranno  dopo   l'epoca   della
occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo.