Art. 14. 
 
  Sulla massa formata  dalle  rendite  dei  beni  delle  Corporazioni
religiose e degli altri Enti ecclesiastici soppressi nella citta'  di
Roma, dagli interessi dei titoli del  Debito  pubblico  surrogati  ai
beni e dalle tasse dovute per rivendicazione di Benefizi  o  svincolo
di Cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della  citta'
di Roma, sara' provveduto agli oneri  inerenti  ad  essi  beni,  alle
spese di  amministrazione  della  Giunta  e  de'  suoi  uffizi,  alle
pensioni dei religiosi e religiose delle Case soppresse,  alle  spese
di culto delle chiese ufficiate dalle Corporazioni disciolte ed  alle
opere di beneficenza e di istruzione contemplate dall'articolo 2. 
 
  La Giunta  determinera'  la  somma  che  debba  essere  annualmente
impiegata per ciascuna delle opere  indicate  ai  numeri  1,  2  e  3
dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti  questi  servizi
secondo lo stato attuale. 
 
  Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno
innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che si  fossero
contratti per le necessita' indicate  nell'articolo  seguente,  e  il
rimanente sara' in fine di ogni  anno  proporzionalmente  distribuito
fra le opere contemplate dai numeri 1, 2 e 3 del  detto  articolo  2,
fino a che  non  raggiungano  l'intiera  rendita  dei  beni  ad  essi
devoluti. Il residuo andra' a favore del fondo indicato nell'articolo
3. 
 
  La  Giunta  determinera'  altresi'  la  somma  che   debba   essere
annualmente erogata per lo scopo designato nel n. 4 dell'articolo  2,
nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e
la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso n. 4
dell'articolo 2.