Art. 14. Sulla massa formata dalle rendite dei beni delle Corporazioni religiose e degli altri Enti ecclesiastici soppressi nella citta' di Roma, dagli interessi dei titoli del Debito pubblico surrogati ai beni e dalle tasse dovute per rivendicazione di Benefizi o svincolo di Cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della citta' di Roma, sara' provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, alle spese di amministrazione della Giunta e de' suoi uffizi, alle pensioni dei religiosi e religiose delle Case soppresse, alle spese di culto delle chiese ufficiate dalle Corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza e di istruzione contemplate dall'articolo 2. La Giunta determinera' la somma che debba essere annualmente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale. Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che si fossero contratti per le necessita' indicate nell'articolo seguente, e il rimanente sara' in fine di ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai numeri 1, 2 e 3 del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intiera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andra' a favore del fondo indicato nell'articolo 3. La Giunta determinera' altresi' la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel n. 4 dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso n. 4 dell'articolo 2.