Art. 15. 
 
  E' data facolta' al Governo di anticipare alla Giunta  fino  ad  un
milione di lire con l'interesse al  cinque  per  cento,  perche'  non
rimanga sospeso l'adempimento degli  oneri  e  servizi  messi  a  suo
carico. La Giunta potra' anche, coll'approvazione  della  Commissione
di cui all'articolo 9, e coll'autorizzazione del Ministro di Grazia e
Giustizia e dei Culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni
di credito  che  possano  essere  necessarie  ai  bisogni  della  sua
amministrazione.