Art. 15. E' data facolta' al Governo di anticipare alla Giunta fino ad un milione di lire con l'interesse al cinque per cento, perche' non rimanga sospeso l'adempimento degli oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potra' anche, coll'approvazione della Commissione di cui all'articolo 9, e coll'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni di credito che possano essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione.