Art. 16. Nella citta' di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'articolo 1 della Legge del 15 agosto 1867 avra' effetto solamente pei Canonicati, Benefizi, Cappellanie, Abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa Legge. Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta Legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella citta' di Roma e nelle sedi suburbicarie. I beni degli Enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli Enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma, sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei Comuni in cui gli Enti medesimi esistono, salvo l'assegno vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti.