Art. 16. 
 
  Nella citta'  di  Roma  e  nelle  sedi  suburbicarie,  il  disposto
dell'articolo  1  della  Legge  del  15  agosto  1867  avra'  effetto
solamente pei Canonicati,  Benefizi,  Cappellanie,  Abazie  ed  altre
istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali  rimangono
in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa Legge. 
 
  Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta Legge  del
15 agosto 1867 non saranno applicati nella citta'  di  Roma  e  nelle
sedi suburbicarie. 
 
  I beni degli Enti ecclesiastici soppressi col presente  articolo  e
la tassa di rivendicazione e di svincolo degli Enti stessi, quanto  a
quelli  esistenti  in  Roma,  sono  devoluti  al  fondo   contemplato
nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi  suburbicarie
saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore  dei
Comuni in cui gli Enti medesimi esistono, salvo  l'assegno  vitalizio
della rendita a favore degli attuali investiti.