Art. 17. 
 
  La conversione, a cui per le Leggi enunciate nell'articolo  1  sono
soggetti gli  immobili  degli  Enti  ecclesiastici  conservati  nella
citta' di Roma e nelle sedi suburbicarie,  potra'  essere  fatta  dai
legittimi rappresentanti di detti Enti, che entro il termine  di  tre
mesi dichiarino alla  Giunta  di  voler  essi  medesimi  eseguire  la
conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a  conversione
coll'indicazione  del  metodo  di  effettuarla,  che  dovra'   essere
approvato   dalla   Giunta,   ed   ottenuta   questa    approvazione,
intraprendano e proseguano senza  interruzione  le  operazioni  della
conversione. 
 
  Le vendite saranno fatte  all'asta  pubblica,  davanti  a  pubblico
notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed  alle  condizioni
generali e speciali pure approvate previamente da  essa,  alla  quale
spetta anche di renderle esecutive. 
 
  Il prezzo sara' impiegato in  rendita  dello  Stato  al  corso  del
giorno  dell'investimento,  od  in  titoli   italiani   del   Credito
fondiario; e la rendita e i titoli saranno intestati all'Ente a cui i
beni appartengono.