Art. 17. La conversione, a cui per le Leggi enunciate nell'articolo 1 sono soggetti gli immobili degli Enti ecclesiastici conservati nella citta' di Roma e nelle sedi suburbicarie, potra' essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti Enti, che entro il termine di tre mesi dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovra' essere approvato dalla Giunta, ed ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione. Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive. Il prezzo sara' impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del Credito fondiario; e la rendita e i titoli saranno intestati all'Ente a cui i beni appartengono.