Art. 18. 
 
  Ove nei tre mesi i rappresentanti degli Enti indicati nell'articolo
antecedente non presentassero la dichiarazione ed  il  prospetto  ivi
contemplati, ovvero la Giunta  giudicasse  che  le  operazioni  della
conversione non procedessero con regolare continuita',  le  eseguira'
essa stessa secondo le norme stabilite negli articoli 7 e 11.