Art. 19. Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli Enti contemplati all'articolo 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti o bonificabili potranno essere conceduti, mediante pubblici incanti e colle norme prescritte dagli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termine del Codice civile. In caso di devoluzione a benefizio dell'Ente, questo dovra', entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita.