Art. 2. I beni delle Corporazioni religiose soppresse nella citta' di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente Legge, sono devoluti ed assegnati come segue: 1° I beni delle Case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degl'infermi, sia in ospedali loro proprii, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti Opere pie od alla Congregazione di carita' di Roma, per essere amministrati a norma della Legge del 3 agosto 1862; 2° I beni delle Case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al Comune di Roma pel mantenimento di Scuole primarie, Asili ed Istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne la istruzione secondaria o superiore, a Scuole od Istituti del medesimo grado, mediante Decreto Reale, secondo le norme stabilite dalle Leggi dello Stato; 3° I beni delle Case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccedera' lire 3,000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale; 4° Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di sedici volte il loro ammontare, sara' assegnata alla Santa Sede una rendita fino a lire 400 mila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero. Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potra' il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad Enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma. E' data facolta' al Governo del Re di lasciare, mediante Decreto Reale da pubblicarsi insieme colla presente Legge, agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio. Quando una Casa soppressa attendesse a piu' di una delle opere e degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con Decreto Reale, sentiti la Commissione di vigilanza, di cui e' parola nell'articolo stesso, ed il Consiglio di Stato.