Art. 20. 
 
  La quota di concorso  stabilita  dall'articolo  31  della  Legge  7
luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'articolo  18  della
Legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite  derivanti
dai  beni  delle  Corporazioni  religiose  di  Roma  e   degli   Enti
ecclesiastici conservati nella stessa citta' di  Roma  e  nelle  sedi
suburbicarie.