Art. 20. La quota di concorso stabilita dall'articolo 31 della Legge 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'articolo 18 della Legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle Corporazioni religiose di Roma e degli Enti ecclesiastici conservati nella stessa citta' di Roma e nelle sedi suburbicarie.