Art. 22. 
 
  I libri, i manoscritti, i documenti  scientifici,  gli  archivi,  i
monumenti e gli oggetti d'arte o  preziosi  per  antichita',  che  si
trovano negli edifizi appartenenti alle Case religiose  soppresse  in
Roma, saranno  dati,  previo  accordo  col  Ministro  della  Pubblica
Istruzione, alle Biblioteche, ai Musei  o  ad  altri  Istituti  laici
esistenti nella detta citta'. I quadri, le statue, gli  arredi  ed  i
mobili inservienti al culto rimangono all'uso delle  chiese  dove  si
trovano. 
 
  Gli archivi speciali annessi agli Uffici  di  cui  al  paragrafo  4
dell'articolo 2 rimarranno presso i medesimi Uffici. 
 
  Sara' a  cura  del  Governo  provveduto  alla  conservazione  degli
edifici  od  altri  stabilimenti  ecclesiastici  di  Case  soppresse,
segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale,  artistica
o letteraria. La spesa relativa sara' a carico del fondo  contemplato
nell'articolo 3 della presente Legge.