Art. 22. I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per antichita', che si trovano negli edifizi appartenenti alle Case religiose soppresse in Roma, saranno dati, previo accordo col Ministro della Pubblica Istruzione, alle Biblioteche, ai Musei o ad altri Istituti laici esistenti nella detta citta'. I quadri, le statue, gli arredi ed i mobili inservienti al culto rimangono all'uso delle chiese dove si trovano. Gli archivi speciali annessi agli Uffici di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 rimarranno presso i medesimi Uffici. Sara' a cura del Governo provveduto alla conservazione degli edifici od altri stabilimenti ecclesiastici di Case soppresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria. La spesa relativa sara' a carico del fondo contemplato nell'articolo 3 della presente Legge.