Art. 24. 
 
  Nel corso di due anni l'Amministrazione del patrimonio  degli  Enti
soppressi, di cui e' detto all'articolo precedente,  potra'  proporre
nuove fondazioni in Roma a  benefizio  dei  propri  connazionali  per
scopi permessi dalle Leggi del Regno. Il Governo del  Re  provvedera'
per la necessaria approvazione. 
 
  Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni,  il
Governo del Re fondera' in Roma e dotera' cogli stessi  beni,  previa
la conversione, Istituti aventi uno scopo congenere a profitto  delle
stesse Nazioni straniere. 
 
  I diritti di riversibilita' e qualunque altro diritto di terzi  sui
beni  anzidetti  restano  salvi  e  non  pregiudicati,   e   potranno
sperimentarsi avanti i Tribunali competenti.