Art. 24. Nel corso di due anni l'Amministrazione del patrimonio degli Enti soppressi, di cui e' detto all'articolo precedente, potra' proporre nuove fondazioni in Roma a benefizio dei propri connazionali per scopi permessi dalle Leggi del Regno. Il Governo del Re provvedera' per la necessaria approvazione. Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del Re fondera' in Roma e dotera' cogli stessi beni, previa la conversione, Istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse Nazioni straniere. I diritti di riversibilita' e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i Tribunali competenti.