Art. 25. 
 
  In tutto il Regno, a cominciare  dal  1°  gennaio  1873,  la  tassa
straordinaria del 30 per cento, imposta dall'articolo 18 della  Legge
del 15 agosto 1867, sara' applicata  soltanto  alla  parte  di  annuo
reddito eccedente le lire 800 pei Canonicati, e le lire 500  per  gli
altri Benefizi e Cappellanie, si'  conservati  che  soppressi,  delle
chiese cattedrali. 
 
  Gli assegni dovuti dall'Amministrazione del Fondo per il  culto,  a
norma dell'articolo 3 della Legge 15 agosto 1867,  agli  investiti  e
partecipanti degli Enti religiosi soppressi,  saranno  soggetti  alla
detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue  lire
500. 
 
  Per gli effetti  di  quest'articolo  il  reddito  di  ciascun  Ente
s'intende costituito, non solo dai frutti della  dotazione  ordinaria
della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei
partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente  venga
corrisposta all'investito per causa del suo  ufficio  sul  patrimonio
dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati  pii
o per altri titoli, e dovra' risultare da documenti confermati da una
deliberazione capitolare compilata nei modi che  verranno  prescritti
da apposito Regolamento. 
 
  Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare  la  ritenuta
del 30 per cento si dovra' anche tener conto  dei  redditi  di  altri
Benefizi o Cappellanie di cui  il  canonico  o  il  benefiziario  sia
investito. 
 
  La  disposizione  di  questo  articolo  non  sara'  applicabile  ai
Canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1,600, ed agli  altri
Benefizi semplici e Cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800. 
 
  Nulla e' innovato al  disposto  dell'articolo  18  della  Legge  15
agosto 1867 nei rapporti fra il Fondo del culto ed il Demanio.