Art. 25. In tutto il Regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'articolo 18 della Legge del 15 agosto 1867, sara' applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei Canonicati, e le lire 500 per gli altri Benefizi e Cappellanie, si' conservati che soppressi, delle chiese cattedrali. Gli assegni dovuti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della Legge 15 agosto 1867, agli investiti e partecipanti degli Enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500. Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun Ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovra' risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito Regolamento. Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento si dovra' anche tener conto dei redditi di altri Benefizi o Cappellanie di cui il canonico o il benefiziario sia investito. La disposizione di questo articolo non sara' applicabile ai Canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1,600, ed agli altri Benefizi semplici e Cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800. Nulla e' innovato al disposto dell'articolo 18 della Legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il Fondo del culto ed il Demanio.