Art. 29. Negli articoli 3, 5 e 29 della Legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della Legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 e' sostituita quella della presentazione di questa Legge al Parlamento. E' data facolta' al Governo di provvedere con Decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto puo' essere richiesto per la esecuzione della presente Legge. E' accordata facolta' al Governo di provvedere mediante Reale Decreto alla iscrizione nel Bilancio dell'anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese procedenti dalla esecuzione della presente Legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addi' 19 giugno 1873. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. G. Lanza. G. De Falco. Quintino Sella. Visconti-Venosta. Ricotti. A. Riboty. A Scialoja. G. Devincenzi Castagnola.