Art. 3. I beni delle Corporazioni ed Enti ecclesiastici soppressi nella citta' di Roma, pei quali non e' altrimenti provveduto colla presente Legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella citta' di Roma; il qual fondo sara' regolato dalla Legge sulla proprieta' ecclesiastica di cui all'articolo 18 della Legge 13 maggio 1871. Con questo stesso fondo si provvedera' al pagamento delle spese che ora gravano il Bilancio dello Stato per ragion di culto e per edifizi sacri ed ecclesiastici nella citta' di Roma. La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, ai sensi del n. 3 dell'art. 2, non potra' eccedere le lire tre mila di rendita, computata la rendita propria che gia' possedessero.