Art. 5. Ove le Istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori di Roma, la Giunta provvedera' nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenuti in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di Comuni o Provincie a cui vantaggio erano destinate.