Art. 5. 
 
  Ove le Istituzioni contemplate nei numeri 1  e  2  dell'articolo  2
fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo  di
persone che abitano fuori di Roma, la  Giunta  provvedera'  nei  modi
indicati nel detto articolo a che siano mantenuti in quei luoghi o  a
beneficio di quelle persone od abitanti di Comuni o Provincie  a  cui
vantaggio erano destinate.