Art. 6. 
 
  Salve le disposizioni della Legge del 3  febbraio  1871,  le  quali
sono prorogate per altri  due  anni  dalla  pubblicazione  di  questa
Legge, gli edifizi che servono attualmente al Convitto di religiosi e
di religiose di Case soppresse nella citta' di Roma e  sua  Provincia
non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi
ed alle religiose ivi raccolti e professi prima  della  presentazione
di questa Legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle
pensioni, non piu' tardi pero'  di  un  biennio  dalla  pubblicazione
della presente Legge. 
 
  La assegnazione delle  pensioni  dovra'  essere  compita  entro  lo
stesso biennio. 
 
  L'occupazione del convento non sara' ritardata pei casi contemplati
dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della Legge
del 7 luglio 1866. 
 
  Eseguita la occupazione  del  convento,  e  ferme  le  disposizioni
dell'articolo  6  della  Legge  7  luglio  1866,  il  Governo  potra'
permettere che continuino  a  convivere  concentrati  in  due  o  tre
conventi quei religiosi dei vari Ordini della Citta' e  Provincia  di
Roma che per  condizione  di  eta',  di  salute  o  di  famiglia  non
potessero senza gravi difficolta'  uscire  dal  convento,  e  che  ne
facciano espressa ed individuale domanda.