Art. 6. Salve le disposizioni della Legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa Legge, gli edifizi che servono attualmente al Convitto di religiosi e di religiose di Case soppresse nella citta' di Roma e sua Provincia non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa Legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, non piu' tardi pero' di un biennio dalla pubblicazione della presente Legge. La assegnazione delle pensioni dovra' essere compita entro lo stesso biennio. L'occupazione del convento non sara' ritardata pei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della Legge del 7 luglio 1866. Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'articolo 6 della Legge 7 luglio 1866, il Governo potra' permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari Ordini della Citta' e Provincia di Roma che per condizione di eta', di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficolta' uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda.