Art. 7. I beni degli Enti religiosi soppressi nella citta' di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle Leggi di cui all'articolo 1, e dalla Legge presente. La rendita sara' intestata all'Ente cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente Legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.