Art. 7. 
 
  I beni degli Enti religiosi soppressi nella citta' di Roma  saranno
convertiti in  rendita  pubblica  dello  Stato,  salve  le  eccezioni
stabilite dalle Leggi di cui all'articolo 1, e dalla Legge presente. 
 
  La rendita sara' intestata all'Ente cui sono devoluti i  beni,  col
godimento temporaneo alla Giunta  fino  a  che  saranno  eseguite  le
liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente  Legge.
Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.