Art. 8. 
 
  Salvo  il  provvedimento  contemplato  al  numero  4,  paragrafo  3
dell'articolo 2, sono eccettuati dalla conversione  i  seguenti  beni
degli Enti ecclesiastici soppressi nella citta' di Roma: 
 
    1° I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo  18  della
Legge 7 luglio 1866; 
 
    2° Gli edifizi destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di
beneficenza o di istruzione,  e  quelli  che  fossero  necessari  per
grandi biblioteche o collezioni di  oggetti  d'arte  o  preziosi  per
antichita'; 
 
    3° I fabbricati dei conventi di cui il Comune e la  Provincia  di
Roma facciano domanda, a sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  20
della Legge del 7  luglio  1866,  entro  un  anno  dal  loro  sgombro
contemplato dall'articolo 6 della presente Legge.