Art. 8. Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3 dell'articolo 2, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli Enti ecclesiastici soppressi nella citta' di Roma: 1° I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 18 della Legge 7 luglio 1866; 2° Gli edifizi destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione, e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichita'; 3° I fabbricati dei conventi di cui il Comune e la Provincia di Roma facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della Legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro contemplato dall'articolo 6 della presente Legge.