Art. 8.
Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3
dell'articolo 2, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni
degli Enti ecclesiastici soppressi nella citta' di Roma:
1° I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 18 della
Legge 7 luglio 1866;
2° Gli edifizi destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di
beneficenza o di istruzione, e quelli che fossero necessari per
grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per
antichita';
3° I fabbricati dei conventi di cui il Comune e la Provincia di
Roma facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell'articolo 20
della Legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro
contemplato dall'articolo 6 della presente Legge.