Art. 9. Una Giunta composta di tre membri, nominati per Decreto Reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attendera' alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilera' all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvedera' all'assegnazione delle rendite e fara' quanto altro e' prescritto dalla presente Legge o potra' occorrere alla sua esecuzione. Essa prendera' il nome di Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, ed esercitera' il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione composta nel modo e con le facolta' indicate all'articolo 26 della Legge del 7 luglio 1866. Di questa Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso. La Giunta per l'esecuzione della presente Legge potra' valersi dei Contabili demaniali, e, per le riscossioni e pagamenti, dei Tesorieri dello Stato.