VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 19 giugno 1873 n. 1402, che ordina la  pubblicazione
nella  provincia  di  Roma  delle  leggi  di  liquidazione  dell'Asse
ecclesiastico; 
 
  Visti i Nostri  Reali  decreti  26  settembre;  17  novembre  e  18
dicembre 1869 n. 5286, 5345 e 5387, 30  ottobre  1870  n.  6042  e  9
novembre 1872 n. 146; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso l'Intendenza di finanza in Roma, a cominciare dal 1°  agosto
1873, sara' instituita di conformita' al disposto del Nostro  decreto
30 ottobre 1870 n. 6042, una apposita sezione cui  saranno  domandate
tutte  le  trattazioni  concernenti  l'esecuzione  delle   leggi   di
liquidazione dell'Asse  ecclesiastico,  che  non  siano  di  speciale
competenza della ragioneria. 
 
  Il personale organico  attualmente  assegnato  alle  Intendenze  di
finanza  e'  provvisoriamente   accresciuto   di   ispettori,   primi
segretari, segretari e vicesegretari, di ragionieri e computisti  nel
numero per ciascuna classe e collo stipendio stabilito nella  tabella
annessa al presente decreto.