VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 19 giugno 1873 n. 1402, che ordina la pubblicazione nella provincia di Roma delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico; Visti i Nostri Reali decreti 26 settembre; 17 novembre e 18 dicembre 1869 n. 5286, 5345 e 5387, 30 ottobre 1870 n. 6042 e 9 novembre 1872 n. 146; Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Presso l'Intendenza di finanza in Roma, a cominciare dal 1° agosto 1873, sara' instituita di conformita' al disposto del Nostro decreto 30 ottobre 1870 n. 6042, una apposita sezione cui saranno domandate tutte le trattazioni concernenti l'esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico, che non siano di speciale competenza della ragioneria. Il personale organico attualmente assegnato alle Intendenze di finanza e' provvisoriamente accresciuto di ispettori, primi segretari, segretari e vicesegretari, di ragionieri e computisti nel numero per ciascuna classe e collo stipendio stabilito nella tabella annessa al presente decreto.