Art. 3. 
 
  Pel pagamento degli stipendi e delle indennita'  di  viaggio  e  di
soggiorno pel periodo dal 1° agosto  a  tutto  il  corrente  anno  e'
autorizzata la inscrizione della somma di lire tredici mila  seicento
in aumento  al  capitolo  num.  55  «Personale  delle  Intendenze  di
finanza» e di quella di lire mille cinquecento in aumento al capitolo
n. 135 «Indennita' di tramutamento, competenze di viaggio e diete per
le missioni d'ufficio» del bilancio definitivo  di  previsione  della
spesa del Ministero delle Finanze pel 1873. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Cogne, addi' 19 luglio 1873. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                        M. Minghetti.