Art. 3. Pel pagamento degli stipendi e delle indennita' di viaggio e di soggiorno pel periodo dal 1° agosto a tutto il corrente anno e' autorizzata la inscrizione della somma di lire tredici mila seicento in aumento al capitolo num. 55 «Personale delle Intendenze di finanza» e di quella di lire mille cinquecento in aumento al capitolo n. 135 «Indennita' di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio» del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1873. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Cogne, addi' 19 luglio 1873. VITTORIO EMANUELE. M. Minghetti.